STATUTO
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita e promossa, ai sensi dell’Art. 18 della Costituzione Italiana, l’Associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE IL BAMBINO A RISCHIO ARITMICO”, in forma abbreviata “ABRA“, di seguito detta Associazione. Essa è disciplinata dal presente Statuto e della disciplina vigente pro tempore, in particolare della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, democratica ed esclude qualsiasi scopo di lucro.
ART. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Roma – Vicolo degli Orti della Magliana n. 2
ART. 3 – FINALITA’
L’Associazione si propone e persegue le seguenti finalità:
- Essere di sostegno alle famiglie dei bambini a rischio aritmico;
- Promuovere la diffusione delle informazioni ai familiari, ai medici, agli operatori sanitari, agli Enti Pubblici e Privati, su ogni argomento riguardante le malattie a rischio aritmico, utilizzando mezzi quali internet, organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo, facendo da interfaccia tra le diverse parti interessate;
- Sostenere la ricerca scientifica, sia promuovendo raccolte fondi attraverso organizzazione di eventi, manifestazioni, etc., che assicurando l’eticità della stessa, nonché fare da garante affinchè i fondi vengano utilizzati per lo scopo preposto;
- Donare attrezzature necessarie alle strutture ospedaliere preposte per i controlli periodici, quali Holter, elettrocardiografi, defibrillatori, altri device simili, etc.;
- Operare nel campo della prevenzione attraverso campagne di screening ECG in soggetti in età pediatrica;
- Mantenere rapporti di collaborazione e di confronto con Associazioni Mediche Nazionali ed Internazionali e con Associazioni di Genitori aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le Associazioni di Volontariato ed Organizzazioni apartitiche che possono contribuire al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
L’associazione potrà compiere ogni attività collegata, connessa o anche solo opportuna ai fini del perseguimento degli obiettivi anzidetti, salvi solo gli applicabili limiti di legge.
Tutte le attività fornite dagli associati in favore dell’Associazione sono espletate a titolo gratuito.
ART. 4 – DURATA
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.
ART. 5 – GLI ASSOCIATI
L’Associazione ha Associati Ordinari, Fondatori e Partecipanti.
Alla categoria degli Associati Ordinari appartengono i genitori o altri familiari di bambini a rischio aritmico e gli adulti affetti dalle malattie a rischio aritmico, la cui domanda scritta di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Tra gli Associati Ordinari sono considerati Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione.
Alla categoria degli Associati Partecipanti appartengono le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, che accettano lo Statuto e prestano la propria opera per sostenerne l’attività o comunque prestano a favore dell’Associazione il proprio sostegno, anche di natura economica. Anche in questo caso la domanda scritta di ammissione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati sono tenuti a versare annualmente una quota, non rimborsabile, non inferiore a quella minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea.
La qualifica di Associato si perde per: 1) recesso; 2) decesso; 3) delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per contravvenzione alle norme che regolano il presente Statuto o per giusta causa; 4 ) ritardato pagamento delle quote sociali per oltre un anno.
In qualsiasi momento ciascuno degli Associati può esercitare il diritto di recesso dall’Associazione, con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. o fax da indirizzare presso la sede dell’Associazione. Il recesso avrà effetto a far data dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Associazione e da tale momento il recedente perderà ogni obbligo, diritto nei confronti dell’Associazione. L’esercizio del diritto di recesso non attribuisce alcun diritto di rimborso, rivalsa o altro nei confronti dell’Associazione in relazione alla quota versata, alle attività prestate o ad eventuali ulteriori utilità economiche apportate in favore dell’Associazione.
ART. 7 – ORGANI STATUTARI
Sono organi statutari:
– l’Assemblea degli Associati
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente e il Vice-Presidente
– il Segretario
ART. 8 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, hanno diritto di intervento e di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, a mezzo raccomandata a.r., fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, purché tale da consentire l’accertamento della ricezione da parte dell’Associato.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata se ne fa richiesta almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali o da un terzo del Consiglieri, specificando gli oggetti da trattare.
L’Assemblea ordinaria elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; approva il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione; delibera sugli altri oggetti posti al suo esame dal Consiglio Direttivo o ad essa riservati dallo Statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto , sullo scioglimento dell’Associazione e sulle materie attinenti l’attività associativa aventi carattere straordinario.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante l’invio a ciascun Associato di un avviso contenente data, ora, luogo di riunione e materie all’ordine del giorno. L’invio dovrà essere effettuato con mezzi idonei a fornire la prova della ricezione del messaggio da parte del destinatario. Tra la data di ricezione dell’avviso e la riunione devono intercorrere almeno sette giorni liberi.
L’Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l’Assemblea si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega; quelle dell’Assemblea straordinaria con il voto favorevole del 70% dei soci presenti, anche per delega.
Ciascun Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea mediante delega scritta, sottoscritta in originale, che deve essere consegnata al presidente dell’Assemblea perché sia allegata al verbale. Ciascun Associato non può rappresentare più di tre Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di questo ultimo da parte dell’Associato più anziano presente alla riunione. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario; in sua assenza, dall’Associato a ciò designato dal presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà validamente costituita anche tramite videoconferenze o con altre modalità ritenute opportune, purché il mezzo prescelto consenta al presidente della riunione l’accertamento dell’identità dei soggetti collegati a distanza, il collegamento sia in tempo reale e non impedisca ai partecipanti a distanza di prendere parte alla riunione e di intervenirvi.
ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, sempre in numero dispari, nominati dall’Assemblea degli Associati al suo interno.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, per mezzo del Presidente, anche ad estranei, il mandato di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell’Associazione; il Consiglio nomina eventuali Rappresentanti di zona dell’Associazione. E’ facoltà del Consiglio Direttivo assegnare e revocare cariche dirette agli Associati Ordinari qualora ne sorgesse la necessità anche per un periodo di tempo determinato. Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell’Associazione, anche dando esecuzione alle delibere dell’Assemblea degli Associati; stabilisce l’importo delle quote annuali di associazione; delibera sull’ammissione di nuovi Associati; predispone il Rendiconto Annuale o Bilancio, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne fa richiesta 2/3 dei membri.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, purché contenga luogo, data ed ora della riunione e l’indicazione analitica dell’ordine del giorno.
Per la validità delle delibere, occorre la presenza anche tramite videoconferenze o nei modi ritenuti più opportuni, di almeno 2/3 dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente ovvero ancora, in mancanza di questo ultimo, il voto del Consigliere più anziano.
I consiglieri rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio, il Consiglio, sempre che resti in carica la maggioranza dei Consiglieri, coopta tra gli Associati un Consigliere in sostituzione, che deve essere confermato dalla successiva Assemblea degli Associati.
ART. 10 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente con potere di firma l’Associazione; ad esso spettano i poteri di amministrazione ordinaria. Il Presidente esegue le delibere del Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee e le presiede, promuove e dirige le attività dell’Associazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza o dietro suo specifico mandato.
Entrambi possono collaborare nella gestione del patrimonio dell’Associazione.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni.
ART. 11 – GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI E DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Le cariche sociali sono gratuite e le attività di consulenza sono gratuite.
ART. 12 – PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio sociale è costituito da: 1) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; 2) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; 3) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; 4) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
Le entrate associative sono costituite da:
1) le quote ordinarie e straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo e versate dagli Associati;
2) le donazioni da parte di Associati, individui non associati ed enti ed istituzioni pubblici o privati;
3) rendite dei beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà all’Associazione a qualunque titolo;
4) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
5) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore;
In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio sarà devoluto a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dall’art. 10 della Legge 460 del 4 dicembre 1997.
ART. 13 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione terrà i seguenti libri:
- a) un libro degli Associati;
- b) un libro dei verbali delle Assemblee;
- c) un libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) i libri contabili che si renderanno necessari in ossequio a norme di legge o deliberazioni del Consiglio Direttivo.
ART. 14 – BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
E’ obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo , prorogabile al 30 aprile, di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea.
Entro il 30 novembre, prorogabile al 31 dicembre, di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
E’ fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla Legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 15 – NORME FINALI E GENERALI
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge che regolano la materia.
Associazione Abra
Via dell’Imbrecciato, 11
00149 – Roma
Tel. 338 2035462
Email :
associazione.abra@gmail.com
info@associazioneabra.org
presidente@associazioneabra.org
Iscrizione n. 1995 al Registro dell’associazionismo – Legge Regionale n. 22/1999